Art. 6.
(Benefìci in caso di locazione).

      1. I soggetti di cui all'articolo 5 che stipulano, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2005, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 3.000 euro.
      2. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 1 è soggetto a una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.
      3. I benefìci di cui ai commi 1 e 2 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il limite di spesa annua di 250 milioni di euro.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, possono essere prorogati i termini di cui ai commi 1 e 3.